30 ottobre, 2006

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale della scuola sia a tempo indeterminato che a tempo determinato può usufruire, tra i permessi previsti dall'art. 15 del CCNL 2003, di 150 ore annue per diritto allo studio presentando istanza entro il 15 novembre di ogni anno. I permessi devono essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari o di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sia statali che private, ma comunque abilitate al rilascio di titoli riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Tali permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio attivo, sia ai fini retributivi che previdenziali e sono in aggiunta a quelli previsti dagli artt. 15 e 62 del CCNL vigente (partecipazione a concorsi ed esami e attività di formazione).

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